Statuto della Conferenza delle Associazione Tecniche del Cantone Ticino:
PARTE 1 - Forma giuridica, sede e scopo
Art. 1 - Forma giuridica e sede
1 La Conferenza delle Associazioni Tecniche del Cantone Ticino (CAT) è un’associazione di diritto privato ai sensi degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero.
2 La sede della CAT è presso il Segretariato CAT.
Art. 2 - Scopo
La CAT ha i seguenti scopi:
- Tutelare e promuovere gli interessi comuni dei soci, ovvero delle associazioni che la compongono e dei relativi membri (singoli soci delle associazioni ed enti).
- Coordinare le attività e le azioni dei soci.
- Promuovere l’informazione e il dibattito fra le associazioni sull’esercizio delle arti tecniche e sui temi emergenti, in particolare negli ambiti professionale, culturale, giuridico e padronale.
- Informare e proporsi quale interlocutrice nei confronti delle Autorità e di tutti gli altri enti pubblici e privati sui temi che interessano le arti tecniche, in particolare negli ambiti di cui alla precedente lett. 3.
- Tutelare e promuovere gli interessi comuni dei soci, giusta la cifra 1 del presente art. 2, la CAT è legittimata a intraprendere tutte le azioni necessarie, in particolare a inoltrare ricorsi e querele, segnatamente in ambito di commesse pubbliche, pianificatorio ed edilizio.
2 La CAT è indipendente, senza fini di lucro e costituita a tempo indeterminato.
PARTE 2 - Soci
Art. 3
1 I Soci della CAT sono le seguenti associazioni ed enti affiliati:
- ASIAT: Associazione studi d'ingegneria e d'architettura del Canton Ticino
- ATRA: Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio
- CSEA: Collège Suisse des Experts Architectes, Gruppo regionale Svizzera italiana
- FAS: Federazione architetti svizzeri, sezione Ticino
- FSU: Federazione svizzera degli urbanisti, sezione Ticino
- IGS Ticino: Ingegneri geometri svizzeri, sezione Ticino
- OTIA: Ordine degli ingegneri e degli architetti del Canton Ticino
- SIA: Società svizzera degli ingegneri e degli architetti, sezione Ticino
2 Potranno entrare a far parte della CAT anche altre associazioni o enti aventi come soci professionisti attivi nei campi dell'architettura, dell'urbanismo e dell'ingegneria e che perseguono scopi conformi a quelli della CAT.
3 L’ammissione di nuovi soci è di competenza dell'Assemblea CAT.
4 I soci non sono vincolati alle decisioni della CAT, qualora esse fossero in contrasto con gli Statuti e le decisioni delle rispettive associazioni nazionali.
5 Le dimissioni possono essere rassegnate mediante lettera raccomandata al Comitato per la fine di un anno civile, con il preavviso di 6 mesi.
6 Il socio dimissionario o escluso perde ogni diritto sul patrimonio sociale, fermo restando l’obbligo dei suoi affiliati di versare l’intero contributo CAT fino all’effettiva uscita dalla CAT.
PARTE 3 - Organi della CAT
Art. 4 - Struttura
1 Gli organi della CAT sono:
- L'Assemblea CAT
- Il Comitato CAT
- L’Ufficio di Revisione
2 Il Comitato CAT è presieduto da un Presidente e la CAT dispone di un Segretariato, amministrato da un Direttore.
PARTE 4 - L’Assemblea CAT
Art. 5 - Composizione
1 L'Assemblea si compone dei delegati dei soci.
2 Ogni socio ha il diritto di designare al massimo tre delegati. Ogni delegato ha il diritto di rappresentare un solo socio.
3I delegati restano in carica per 4 anni e sono rieleggibili. Nel caso in cui un delegato presenti le proprie dimissioni durante il proprio mandato, il socio nomina un delegato sostitutivo.
Art. 6 - Competenze
L'Assemblea ha le seguenti competenze:
- Modificare gli Statuti.
- Ratificare i membri di Comitato e nominare il Presidente CAT.
- Nominare l’Ufficio di Revisione.
- Approvare la strategia proposta dal Comitato.
- Decidere sull'ammissione e l'esclusione di soci.
- Approvare i conti consuntivi, il bilancio annuale e il rapporto di gestione, corredati dal rapporto dell’Ufficio di Revisione, dando scarico agli organi sociali.
- Deliberare sullo scioglimento della CAT
Art. 7 - Organizzazione
1 L'Assemblea è convocata dal Comitato ogni volta che questo lo reputi necessario, in ogni modo l’Assemblea ordinaria si tiene almeno una volta all’anno durante la prima metà dell’anno. Essa può inoltre essere convocata su richiesta scritta al Comitato da almeno tre soci.
2 La convocazione deve menzionare l’ordine del giorno ed essere trasmessa ai delegati dei soci con un preavviso di almeno 10 giorni.
3 Essa è presieduta dal Presidente CAT, il quale ne dirige i lavori.
4 Le votazioni dell'Assemblea avvengono per alzata di mano. Le decisioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti. Fanno eccezione la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione, per i quali occorre una maggioranza qualificata dei due terzi di tutti i delegati. In caso di parità la maggioranza non è data.
PARTE 5 - Il Comitato CAT
Art. 8 - Composizione
1 Il Comitato è composto da un delegato di ogni socio. Il delegato deve essere un membro di comitato del rispettivo socio.
2 Ogni socio nomina pure un sostituto del proprio delegato. Esso può partecipare in vesto di uditore alle sedute.
3 I delegati restano in carica per 4 anni. Nel caso in cui un delegato presenti le proprie dimissioni durante il proprio mandato, il sostituto prende il suo posto e il socio nomina un nuovo sostituto.
Art. 9 - Competenze
1 Il Comitato è l’organo esecutivo della CAT e tratta gli affari correnti così come ogni oggetto che non rientri nelle competenze specifiche dell'Assemblea.
2 In particolare, il Comitato:
- Cura il conseguimento degli scopi statutari, nel rispetto delle delibere dell'Assemblea CAT.
- Assicura la direzione e il coordinamento delle attività della CAT.
- Assume il Direttore CAT.
- Rappresenta la CAT verso i terzi, secondo quanto stabilito dallo statuto.
- Formulare la proposta di strategia all'attenzione dell'Assemblea.
- Vigila sulla gestione del patrimonio sociale.
- Stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea e assicura l’esecuzione delle sue decisioni.
- Allestisce annualmente i conti consuntivi, il bilancio e il rapporto di gestione annuale.
- Può nominare, quando lo ritiene opportuno, consulenti o Commissioni interne, ricorrendo eventualmente all’ausilio di specialisti esterni.
- Ha facoltà di decidere circa l’inoltro di un ricorso giusta l’art. 2 cpv 5.
Art. 10 - Organizzazione
1 Il Comitato CAT si organizza autonomamente, nominando un vicepresidente e un cassiere.
2 Esso adotta le proprie decisioni a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le decisioni possono anche essere prese per via circolare, in particolare tramite posta elettronica o fax.
3 Delle decisioni del Comitato viene tenuto un verbale.
4 Il Comitato si riunisce regolarmente, secondo un programma definito all’inizio dell’anno civile. Un membro di comitato ha il diritto di chiedere la convocazione di ulteriori sedute.
5 Il Comitato è convocato dal Presidente, di regola con un preavviso di almeno 7 giorni.
6Verso terzi, la CAT è vincolata dalla firma collettiva a due.
PARTE 6 - Direttore
Art. 11 - Competenze
1 Il Direttore dirige il Segretariato CAT, assumendo la gestione operativa della CAT, e occupandosi degli affari correnti nel quadro della strategia elaborata dal Comitato e approvata dall'Assembla e nel quadro di un mandato di prestazione basato su detta strategia.
2 Il Direttore può rappresentare la CAT verso terzi, in particolare verso l'amministrazione cantonale, i comuni e altri enti pubblici e privati e gestisce i contatti con i media.
PARTE 7 - Ufficio di Revisione
Art. 12 - Composizione e compiti
1 L’Ufficio di revisione si compone di due revisori e un supplente, nominati dall'Assemblea CAT per periodi di 4 anni e rieleggibili.
2 Esso controlla i conti sociali e rassegna un rapporto scritto all'Assemblea.
PARTE 8 - Finanze
Art. 13 - Responsabilità ed esercizio
1 Per gli impegni della CAT risponde esclusivamente il patrimonio sociale. Resta pertanto esclusa ogni responsabilità dei singoli soci.
2 La CAT allestisce un conto di esercizio e un bilancio, nonché una contabilità. Tutti i conti vengono chiusi alla fine dell’anno civile. L'esercizio coincide con l'anno civile.
3 La CAT fa fronte alle proprie spese con le entrate provenienti dai contributi sociali, dai contributi di terzi, da altri proventi.
Art. 14 - Contributo CAT
1 Il contributo annuale CAT di ogni socio è di CHF 500.-.
2 Il contributo annuale CAT di ogni membro di ogni socio è di CHF 150.-.
3 La riscossione del contributo di ogni membro avviene tramite l'Ordine ticinese degli ingegneri e degli architetti (OTIA).
4 Per i membri non appartengono all’Ordine Ingegneri e Architetti del Cantone Ticino (OTIA) e che sono membri attivi nelle professioni rappresentate in OTIA, il Segretariato CAT riscuote direttamente il contributo CAT, giusta il cpv. 2 del presente articolo, presso il singolo membro. La CAT può delegare la riscossione alla singola Associazione.
PARTE 9 - Disposizioni finali
Art. 15 - Regole applicabili
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le disposizioni del Codice civile svizzero sulle associazioni. Il Comitato ha tuttavia facoltà di emanare un regolamento interno che definisca in modo specifico i rapporti fra i vari organi sociali, le rispettive competenze, i compiti del Direttore e del Segretariato CAT.
Art. 16 - Validità
Il presente Statuto è stato approvato in data 23.08.2017 e in seguito in data 08.05.2019 dall’Assemblea tenutasi a Bellinzona. Esso entra immediatamente in vigore con la sua approvazione, sostituendo le precedenti versioni.
Il Presidente della CAT Il Direttore CAT
ing. Paolo Spinedi arch. Loris Dellea